E’
scaduto il segreto prima decennale ed infine ventennale sui documenti
della politica monetaria italiana. Da quella documentazione è
possibile ricavare preziosi elementi utili ai fini di decisive
iniziative legali sia nei confronti dell'amministrazione statale
ossia del governo in carica, sia negli stessi confronti della
cosiddetta Banca d'Italia S.p.A., appartenente ormai a privati.
In
deroga alla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi, la 241
del 1990 e successive modifiche, il decreto 561 del 13 ottobre 1995
firmato da Lamberto Dini, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale"
numero 302 del 29 dicembre, disponeva "temporaneamente o senza
limiti di tempo", la più completa riservatezza. Dal quel
momento erano top secret i documenti inerenti la
sicurezza, la difesa nazionale, le relazioni internazionali, quelli
attinenti alla determinazione ed attuazione della politica monetaria
valutaria; gli atti relativi all’ordine ed alla sicurezza pubblica
nonché alla prevenzione della criminalità e infine quelli sulla
riservatezza di persone, gruppi o imprese.
Il ministero del tesoro ha sottratto alla trasparenza, apponendo il segreto di Stato sulle categorie di atti «comunque rientranti nell’ambito delle attribuzioni del ministero e degli organi periferici in qualsiasi forma da esso dipendenti». Si annoverano documenti segretati per un anno e atti sottratti all’accesso per dieci e venti anni.
Il ministero del tesoro ha sottratto alla trasparenza, apponendo il segreto di Stato sulle categorie di atti «comunque rientranti nell’ambito delle attribuzioni del ministero e degli organi periferici in qualsiasi forma da esso dipendenti». Si annoverano documenti segretati per un anno e atti sottratti all’accesso per dieci e venti anni.
L'operazione
era stata approntata nel giugno 1992, subito dopo la strage di
Capaci, con cui fu eliminato il giudice Giovanni Falcone (che stava
indagando sugli ingenti flussi di denaro sporco dall'estero in Italia
e viceversa), e poco prima l'eccidio di via D'Amelio, che tolse di
mezzo anche il magistrato Paolo Borsellino.
Dunque,
per gli atti relativi alla «posizione italiana nell’ambito di
accordi internazionali sulla politica monetaria e sulla politica
creditizia e finanziaria», per gli atti «preparatori del Consiglio
della Comunità Europea, sui flussi finanziari di entrata e di spesa,
sulle previsioni del fabbisogno dello Stato» e ….«sull’evoluzione,
la consistenza, la gestione e il risanamento del debito pubblico»,
la durata è di anni dieci e per altrettanti anni cala il segreto
sulle simulazioni e previsioni che riguardano le misure di
contenimento della spesa per interessi e, in generale, del fabbisogno
del settore statale e pubblico.
Il
decreto prescrive la riservatezza per la durata di venti anni dei
documenti che riguardano «persone, gruppi o imprese, relazioni e
denunce degli organi e dei rappresentanti ministeriali in seno alle
pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici e privati, alle banche
e alle società partecipate o controllate».
Oggi
il governo dovrebbe tirar fuori i documenti riguardanti i flussi
finanziari di entrata e di spesa, sulle previsioni del fabbisogno
dello Stato e sull’evoluzione, la consistenza, la gestione e il
risanamento del debito pubblico, nonché sulle simulazioni e
previsioni che, in tale periodo, hanno riguardato le misure di
contenimento della spesa per interessi e, in generale, del fabbisogno
del settore statale e pubblico. Come ha chiesto il senatore Brunetta
nella sua interrogazione parlamentare (http://terranostraitalia.blogspot.it/2015/03/il-presidente-della-corte.html )
All'epoca
l ministro in carica era Lamberto Dini che resse il ministero dal 10
maggio 1994 al 18 maggio 1996, giorno in cui gli successe Carlo
Azeglio Ciampi fino al 14 maggio 1999, quando divenne presidente
della Repubblica. Un cittadino attento alle dinamiche politiche
noterebbe la corposa presenza dei governatori e di alti funzionari di
Bankitalia ai vertici delle istituzioni dello Stato. Come non
ricordare Luigi Einaudi, governatore della Banca d’Italia che fu il
primo presidente della Repubblica dopo esserne stato ministro del
Tesoro, dal 31 maggio al 4 giugno 1947. Un altro governatore, Guido
Carli, è stato ministro del Tesoro dal 23 luglio 1989 al 28 giugno
1992, senza parlare degli uomini dell’ufficio studi della Banca
d’Italia "prestati" alla Repubblica, da Savona a Draghi,
alla Tarantola in Rai.
Il
13 ottobre 1995, il governo “tecnico” di Lamberto Dini (oggi un
pensionato d'oro), mediante il Decreto Ministeriale numero 561
"Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero del tesoro e degli organi periferici in qualsiasi forma da questi dipendenti sottratti al diritto di accesso",
pone il segreto su:
«articolo
2) atti, studi, analisi, proposte e relazioni che riguardano la
posizione italiana nell’ambito di accordi internazionali sulla
politica monetaria…;
d)
atti preparatori del Consiglio della Comunità europea;
e)
atti preparatori dei negoziati della Comunità europea…
Articolo
3. a ) atti relativi a studi, indagini, analisi, relazioni, proposte,
programmi, elaborazioni e comunicazioni… sulla struttura e
sull’andamento dei mercati finanziari e valutari…; ecc. …)».
In
altri termini, il popolo sovrano non deve sapere nulla della trappola
in preparazione sulla politica monetaria presente e futura. L’1
gennaio 2002 l’Italia ed altri Paesi europei (non tutti) adottano
come moneta l’euro. I prezzi raddoppiano, gli stipendi invece no.
Art.
2.
Categorie
di documenti attinenti alla sicurezza,
alla
difesa nazionale e alle relazioni internazionali
1.
Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica
27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione
alla
esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale,
nonche' l'esercizio della
sovranita' nazionale, la continuita' e la
correttezza delle relazioni internazionali, sono sottratte
all'accesso
le seguenti categorie di documenti:
a) atti relativi
alle iniziative di finanziamento, previsione e
controllo
di bilancio e spesa, attinenti a programmi connessi alle
esigenze di difesa e
relativi all'attivita' di approvvigionamento,
acquisizione, dislocazione di beni immobili e mobili, gestione
tecnico-operativa e manutenzione di mezzi, armi, munizioni,
esplosivi, materiali e procedure classificati, nonche' accordi
intergovernativi
di sicurezza e difesa comune;
b) atti,
studi, relazioni e proposte relativi alle iniziative di
finanziamento, previsione e controllo di bilancio, riguardanti
situazioni
di emergenza in materia di difesa e protezione civile;
c) atti, studi,
analisi, proposte e relazioni che riguardano la
posizione italiana nell'ambito di accordi internazionali sulla
politica
monetaria e sulla politica creditizia e finanziaria;
d)
atti preparatori del Consiglio della Comunita' europea;
e) atti preparatori dei negoziati della Comunita' europea,
nonche'
degli accordi multilaterali di ristrutturazione del debito
estero;
f) documenti, studi, proposte, relazioni, indagini e atti
relativi
alla partecipazione italiana alle istituzioni creditizie
internazionali;
g) atti relativi alla programmazione ed alla iniziativa
dell'attivita'
di vigilanza e di ispezione, nonche' verbali, atti e
relazioni degli uffici dei servizi ispettivi attinenti alla
sicurezza,
alla difesa nazionale e alle relazioni internazionali.
Art.
3.
Categorie
di documenti attinenti alla determinazione
ed
attuazione della politica monetaria valutaria
1.
Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica
27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione
alla
esigenza di salvaguardare la riservatezza dei processi di
formazione, di determinazione e di attuazione della politica
monetaria e valutaria, sono sottratte all'accesso le seguenti
categorie di documenti,
quando dalla loro divulgazione o conoscenza
possa
derivare effettivo e concreto pregiudizio alla tutela dei
processi
stessi:
a)
atti relativi a studi, indagini, analisi, relazioni, proposte,
programmi, elaborazioni e comunicazioni sui flussi
finanziari di
entrata
e di spesa, sulle previsioni del fabbisogno dello Stato,
sulla evoluzione, la consistenza, la
gestione, il risanamento del
debito
pubblico e provvedimenti per il contenimento ed il risanamento
della
spesa e del deficit pubblico, sulla struttura e sull'andamento
dei
mercati finanziari e valutari nonche' sulla politica fiscale e di
spesa
pubblica;
b) elaborazioni, simulazioni
e previsioni concernenti misure di
contenimento
della spesa per interessi e, in generale, del fabbisogno
del
settore statale e di quello pubblico allargato;
c)
atti, anche preparatori, relativi alla emissione o ad altre
determinazioni in materia di titoli di
Stato e di autorizzazione
all'emissione
di prestiti in eurolire;
d)
atti relativi agli interventi dell'Amministrazione in campo
monetario e valutario, se connessi ai procedimenti di
cui alla
successiva
lettera e);
e)
atti di programmazione e di iniziativa dell'attivita' di
vigilanza e di ispezione, nonche' verbali, atti
e relazioni dei
servizi ispettivi ed atti sanzionatori, quando possa derivarne
pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di
attuazione
della politica monetaria e valutaria.
Art.
4.
Categorie di documenti attinenti all'ordine ed alla sicurezza
pubblica nonche' alla prevenzione e alla repressione della
criminalita'.
1.
Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica
27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione
all'esigenza
di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica,
nonche' la prevenzione e la repressione
della criminalita', sono
sottratte
all'accesso le seguenti categorie di documenti:
a)
atti e documenti relativi alle iniziative di finanziamento,
previsione e controllo di bilancio
e spesa, attinenti a programmi
connessi alle esigenze di polizia e sicurezza e relativi
all'attivita' di approvvigionamento, dislocazione, gestione e
manutenzione
di infrastrutture, tecnologie, mezzi, armi, munizioni,
esplosivi e materiali classificati in dotazione alle forze di
polizia;
b)
documenti di programmazione e di iniziativa dell'attivita' di
vigilanza e di ispezione, nonche' verbali, atti
e relazioni dei
servizi ispettivi facenti capo all'Amministrazione del tesoro,
attinenti
all'ordine e alla sicurezza pubblica ovvero alla prevezione
e
repressione della criminalita';
c) atti relativi
alle operazioni concernenti l'ideazione, anche
grafica,
la commessa, la fabbricazione e la distribuzione di moneta,
carta
moneta e titoli di Stato;
d)
documenti relativi agli immobili adibiti alle sedi di servizio
dell'Amministrazione, alle
procedure di sicurezza ovvero elaborati o
atti tecnici concernenti attrezzature e impianti soggetti ad
omologazione ed
approvazione quando l'accesso possa recare oggettivo
e
concreto pregiudizio alla sicurezza dei servizi e dei beni.
Art.
6.
Periodo
di differimento
1.
Ai sensi e nei limiti dell'art. 24, comma 6, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e dell'art.
8, commi 2 e 3, del decreto del
Presidente
della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per le categorie
di documenti indicati negli articoli precedenti la sottrazione
all'accesso
opera per il periodo a fianco di ciascuna categoria
indicato, con decorrenza
dalla data del provvedimento che chiude il
procedimento
di cui essi fanno parte:
a)
documenti di cui all'art. 2, lettere c), d), 10 anni;
documenti di cui
alla lettera b), riguardanti la protezione civile,
un
anno;
b)
documenti di cui all'art. 3, lettere a), b), c), 10 anni;
c)
documenti di cui all'art. 5, lettera m), 5 anni; lettera i),
20
anni; lettera aa), 10 anni.
(art.
5…i) atti, studi, analisi, relazioni, proposte, denunce degli
organi e dei rappresentanti ministeriali in seno
alle pubbliche
amministrazioni
e agli enti pubblici e privati, alle banche ed alle
societa'
partecipate o controllate…)
Fonti:
http://sulatestagiannilannes.blogspot.it/2015/03/scaduto-il-segreto-di-stato-sulla.html
http://sulatestagiannilannes.blogspot.it/2015/03/scaduto-il-segreto-di-stato-sulla.html
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1995/12/29/095G0598/sg
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